Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. Le elezioni regionali già indette alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono rinviate di centoventi giorni, mediante
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3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale di
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4. Il Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale decade quando, entro sessanta giorni
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2. Le disposizioni di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore
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Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
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) all'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « La Provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la
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2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, come sostituito dal comma 1 del
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in materia di elezioni politiche » sono sostituite dalle seguenti: « in armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della
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2. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come
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2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come
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2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dal comma 1 del
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3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano
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aggiunti, in fine, i seguenti commi: « In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto
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la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale
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(Norme in materia di elezioni regionali).
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: « In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la
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italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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3. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il primo rinnovo dell'Assemblea regionale successivo alla data di entrata in vigore
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4. Nella Provincia autonoma di Bolzano, fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto
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1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà
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4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà
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3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano
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3. I comizi elettorali vengono indetti entro sessanta giorni dalla data di scioglimento dell'assemblea.
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2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà
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3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà
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5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; Nessuna richiesta di
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scioglimento delle assemblee regionali elette nel semestre anteriore alla data di entrata in vigore della legge costituzionale medesima.